Ai sensi dell’art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616, il Consiglio Nazionale adottava, ed ora il Consiglio dell’Ordine adotta (per il combinato disposto dell’art, 9, I co., lett. b) e d) della L. 3.2.1963, n. 112, e del I co. dell’art. 4 della L. 12.11.1990 n. 339), le sanzioni disciplinari nei confronti dell’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale.