Esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali solo se confermati in via definitiva

Esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali solo se confermati in via definitiva

L’esclusione dalla gara per “gravi illeciti professionali”, come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del concorrente, tra i quali “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata”, può essere disposto solo se l’illecito è confermato “all’esito di un giudizio”.

LavoriPubblici.it – 2 maggio 2017

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Sentenza Consiglio di Stato 27 aprile 2017 n. 1955