L’esclusione dalla gara per “gravi illeciti professionali”, come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del concorrente, tra i quali “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata”, può essere disposto solo se l’illecito è confermato “all’esito di un giudizio”.
LavoriPubblici.it – 2 maggio 2017
Sentenza Consiglio di Stato 27 aprile 2017 n. 1955