Sentenza TAR Lazio su NTC 2018: il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi

Sentenza TAR Lazio su NTC 2018: il commento del Consiglio Nazionale dei Geologi

Nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza del TAR Lazio relativa al ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi e di gran parte degli Ordini Regionali dei Geologi (13 su 20) avverso le NTC 2018 ed alla loro Circolare esplicativa che, sebbene non favorevole, contiene comunque alcuni passaggi apprezzabili per la categoria dei geologi.

La decisione riconosce espressamente che, sulla base dei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 delle NTC, il modello geologico debba costituire elemento primario ed imprescindibile nell’ambito del progetto, questione che, nel corso degli anni, non è risultata affatto chiara a numerosi operatori del settore delle costruzioni.

La stessa sentenza tiene, poi, a precisare, evidentemente in considerazione di quanto sopra, che ogni riferimento alla “responsabilità del progettista” rispetto all’intera progettazione, contenuto alle NTC, non può determinare l’esistenza del “progettista unico”.

Così come, a chiare lettere, viene riconosciuto che la relazione geotecnica resta e debba restare di competenza ripartita o concorrente tra il geologo e l’ingegnere civile e ambientale, nonostante, di fatto, si stia tentando, almeno dall’anno 2010, di riempire sempre più di contenuti di carattere strutturale tale elaborato specialistico.

Si vuole evidenziare, inoltre, che alcune parti della decisione appaiono discutibili ed errate, quantomeno sotto il profilo tecnico.

È singolare, anzitutto, come in una sentenza vengano impropriamente richiamate circolari di Ordini Regionali o addirittura una nota a mia firma, ben precedente la definizione e la pubblicazione delle NTC, chiaramente riferita all’istituzione di un tavolo di lavoro che poi non ha portato i risultati auspicati, come documenti probanti, che invece nulla dovrebbero togliere o aggiungere rispetto ai motivi del ricorso.

Ancor di più stupisce il fatto che le stesse informative vengano richiamate per palesare a tutti la sussistenza di una incertezza interpretativa, che si sperava risolvesse lo stesso Tribunale.

La valutazione compiuta rispetto alla figura del geologo nella progettazione di singoli interventi e nell’analisi della risposta sismica locale, seppur con un ruolo non specificatamente di “progettista specialista”, è, poi, a dir poco irricevibile.

Un lapalissiano errore commette, altresì, la stessa sentenza, nella parte in cui afferma che le analisi geologiche – e non quelle “geotecniche” – siano predisposte dal progettista senza esclusione del geologo, considerato che la prima frase del paragrafo 7.11.2 delle NTC si riferisce esclusivamente alle “analisi geotecniche” e a null’altro, non potendo essere diversamente.

L’esperienza insegna, infine, che giammai le Regioni si sono preoccupate di specificare le modalità di recepimento delle NTC con autonoma attività interpretativa, in presenza di un’apposita circolare esplicativa, cosicché ogni “indizio” richiesto in giudizio risulta e risulterà superato dalla realtà dei fatti.

Resto, in conclusione, dell’idea che con questa decisione persistono, nonostante gli sforzi compiuti dal DPR 328/2001, le criticità nella progettazione, che continuano a provocare quotidianamente le note ricadute sulla sicurezza del territorio e del costruito e che sono imputabili proprio alla carenza di cultura geologica nella norma.

Di conseguenza nelle prossime settimane dovranno valutarsi, di concerto con gli Ordini Regionali, e consultati i legali coinvolti, ogni conseguente azione rispetto alla recente sentenza.

Roma, 25 luglio 2019

il Comunicato stampa in formato pdf