Epap – Reddito di ultima istanza: avvio pagamenti

Epap – Reddito di ultima istanza: avvio pagamenti

Reddito di ultima istanza: avvio pagamenti -17 Aprile 2020
L’EPAP informa che ha disposto il pagamento del bonus di 600 euro, di cui all’art. 44 del D.L. 18/2020, nei confronti dei primi 3842 aventi diritto.
Si ricorda che chi non ha già presentato l’istanza di sussidio con integrazione attraverso la sua area riservata dopo il giorno 8 aprile, potrà presentare la domanda relativa al mese di marzo fino al prossimo 30 aprile 2020 come disposto dal DL 18/2020.


Cambiamenti nella formulazione delle domande di reddito di ultima istanza – 10 aprile 2020

Caro Collega,

desidero informarti che a seguito delle novità introdotte con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 l’Ente ha dovuto sospendere, suo malgrado, il pagamento delle istanze già accolte.

Il nuovo Decreto infatti all’art. 34 ha introdotto un requisito aggiuntivo ossia che i professionisti richiedenti siano “iscritti in via esclusiva” al proprio Ente di previdenza di categoria.

Per detta ragione il modulo della domanda è stato aggiornato per consentire a tutti di integrare la dichiarazione richiesta.

Al fine di potere procedere rapidamente con i pagamenti, tutti coloro che hanno già presentato domanda utilizzando i precedenti modelli e posseggono il nuovo requisito richiesto dal DL 23/2020, debbono riproporre l’istanza utilizzando il nuovo schema precompilato in area riservata.

Si specifica che la presentazione del nuovo modello sarà considerata integrazione della domanda già inviata e protocollata da EPAP.

Si rammenta altresì che anche chi non ha presentato istanza di sussidio, potrà presentare la domanda relativa al mese di marzo fino al prossimo 30 aprile 2020 come disposto dal DL 18/2020.

La mancata presentazione o integrazione entro suddetto termine il 30 aprile 2020, è da intendersi come rinuncia alla domanda presentata.

Il Presidente
Stefano Poeta


Attenzione! Momentanea sospensione reddito di ultima istanza – 9 aprile 2020

Attenzione!!! Il Governo ha deciso di modificare la platea dei soggetti che possono presentare le istanze per l’indennità ex art. 44 Dl 18/2020. L’entrata in vigore dell’art. 34 del DL 23/2020 dunque ci obbliga a sospendere, nostro malgrado, l’accoglimento delle istanze e il pagamento di quelle già accolte. Restiamo in attesa delle necessarie direttive delle autorità governative in merito per poter comunicare agli iscritti le nuove procedure e modalità.

Nonostante l’impegno contro il Covid-19, il decreto legge “Liquidità” blocca il pagamento dell’indennizzo di 600 euro a tutti gli iscritti alle Casse di previdenza. La norma ha infatti cambiato le condizioni per l’accesso al beneficio statale, riservandolo ai soli professionisti iscritti esclusivamente a un ente di previdenza.

Seguiranno ulteriori pubblicazioni da parte EPAP con informative sull’operatività.


Indennizzo statale di 600 euro per gli iscritti EPAP – 2 aprile 2020
Cara Collega,  caro Collega,

in data odierna, 1 aprile, è stato pubblicato il decreto interministeriale che da applicazione all’indennità di sostegno del reddito per un importo pari a 600 euro, come introdotte dall’art.44  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020.

Pertanto tutti gli iscritti all’Ente che svolgono esclusivamente attività di libera professione alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano titolari di pensione possono richiedere dal 1 aprile 2020 al 30 aprile 2020  detta indennità per il tramite dell’Ente.

A riguardo si specifica che nel decreto pubblicato non è prevista per l’accesso al sussidio il requisito della regolarità contributiva. Si precisa altresì che in nessun documento ufficiale si parla di click day.

Vi ricordo che l’indennità può essere richiesta soltanto da coloro che nell’anno di imposta 2018 abbiano un reddito complessivo assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; ovvero, nello stesso anno di imposta 2018, avessero reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e i 50.000 euro e abbiano cessato l’attività (chiusura della partita IVA) nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) ovvero abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Se siete iscritti oltre che all’Epap ad altri Enti previdenziali dovete presentare la domanda ad un solo Ente.

Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non è cumulabile ed è incompatibile con altre indennità di cui al decreto interministeriale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30 38 e 96 del decreto legge n.18/2020 e che la stessa non sono altresì riconosciuta ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Tutte queste informazioni le trovate specificate e dettagliate nell’autocertificazione che dovete compilare per accedere all’indennità.

Per velocizzare l’erogazione dell’indennità è molto importante che il modello venga  compilato utilizzando la modalità editabile e inviato via pec all’indirizzo epap@epap.sicurezzapostale.it

Il Presidente
Stefano Poeta

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