Circolare n. 182 – Professionisti incaricati della redazione di un P.R.G. o di un P.d.F. – Incompatibilità

A norma dell’art. 41/bis della legge 17.08.1942, n. 1150 “I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino all’approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso”

la Circolare n. 182