L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/2011 è intervenuta chiarendo alcuni aspetti dell’innalzamento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% ad opera della legge n. 148/2011.
Tra l’altro l’Agenzia ha chiarito che coloro che non sono riusciti ad adeguarsi al cambio dell’Iva nei tempi dovuti e hanno continuato ad emettere fatture con l’Imposta al 20% anziché al 21% non sono soggetti a sanzione, ma hanno un maggior periodo di tempo per regolarizzarsi.
Nel caso dei contribuenti mensili, per le fatture emesse entro il mese di novembre la regolarizzazione potrà essere effettuata entro il termine di pagamento dell’acconto Iva (il prossimo 27 dicembre), solo con l’aggiunta di eventuali interessi. Per le fatture emesse nel mese di dicembre, vi é tempo per la correzione fino al 16 marzo 2012 (liquidazione annuale).
Nel caso dei contribuenti trimestrali, le fatture emesse entro il mese di settembre potranno essere regolarizzante sempre entro la data del 27 dicembre 2011, fissata per il versamento dell’acconto per il nuovo anno; per le fatture emesse nel quarto trimestre la regolarizzazione deve invece avvenire entro il termine di liquidazione annuale.
Il versamento della maggior imposta dovuta dovrà essere effettuato con l’utilizzo dei codici tributo delle liquidazioni di riferimento.