Pari opportunità: approfondimenti storico-normativi

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PARI OPPORTUNITÀ: Significato – Storia – Obiettivi

Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali è proibita in tutta l’Unione europea poiché può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

Il principio, che si applica alle questioni di genere che vedono protagoniste le donne, si è esteso anche ad altre forme di discriminazione, sia sessista che di altro genere.

Nell’ambito delle discriminazioni, si segnala ad esempio la battaglia sociale delle associazioni di genitori separati che sostengono i genitori di sesso maschile che subiscono discriminazioni quando si separano, e che ha portato alla definizione del principio di bigenitorialità prima e di affido condiviso in seguito.

Altre forme di discriminazione che rientrano sotto un principio di pari dignità e opportunità riguardano i disabili e in generale ogni forma di discriminazione basata sull’età, sull’etnia, sulla fede, che nega per principio a una categoria di persone quei diritti che sono garantiti a tutte le altre, soprattutto nel campo del lavoro e della giustizia.

Far fallire le Pari Opportunità significa ridurre il tutto alla “solita questione femminile”.

Parlare di “Pari Opportunità per tutti”, e non solo “di genere” significa vivere meglio tutti, o semplicemente rispettare quanto indicato nella Costituzione italiana “dare a tutti uguali opportunità di partenza”, e comunque promuovere “un avanzamento della società nel suo complesso”.

Ogni passo avanti lo sarà non solo per chi lo ha fatto, ma per l’intera società. “Le nostre differenze sono la nostra forza” sostiene l’Unione Europea, e “affinché i cittadini possano beneficiare pienamente della ricchezza di competenze, di talenti ed idee, la partecipazione e l’inclusione di tutti è assolutamente essenziale”.

Pari Opportunità in Italia

In Italia, il percorso verso il concetto delle Pari Opportunità parte dal 1945, quando, col diritto di voto esteso a tutti i cittadini senza alcuna distinzione di sesso, la Costituzione riconosce a uomini e donne la parità.

In realtà trascorrono molti anni prima che siano emanate delle leggi che accolgano quanto previsto dalla Costituzione; sarà infatti necessario modificare lo stato di famiglia e redigere una nuova legislazione in merito per eliminare, a livello giuridico, la concezione patriarcale della famiglia.

Sino agli anni Settanta la legislazione tende a “tutelare” la figura femminile piuttosto che a sancirne la parità nei confronti dell’uomo; gli interventi sono volti a salvaguardare i diritti delle donne la cui condizione continua ad essere per molti aspetti inferiore a quella degli uomini.

 Riferimenti legislativi

La moderna normativa sulle pari opportunità è anticipata, in Italia, dalla Costituzione agli artt. 3, 37, 51 e 117.

Degna di nota è la Legge 1204/71 che tutela la donna nell’ambiente di lavoro, vietandone, ad esempio, il licenziamento durante la gravidanza o assicurandole il mantenimento del posto di lavoro al termine del periodo previsto per la maternità.

Nel 1975, grazie al nuovo diritto di famiglia, si giunge alla parità di genere.

Nel 1977 con la Legge n. 903 del 9 dicembre “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” vengono gettate le basi per un’effettiva parità lavorativa. L’importanza di questa normativa risiede nel fatto che essa ha vietato qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la carriera, la qualifica, le mansioni e la formazione. Qualora le prestazioni lavorative siano uguali a quelle di un lavoratore, una lavoratrice ha diritto ad essere retribuita in ugual misura.

La legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna” contribuisce a migliorare la condizione femminile in ambito lavorativo. Attraverso una serie di Azioni Positive, misure temporanee per accelerare il processo di uguaglianza, il concetto di Pari Opportunità viene esteso a tutti i campi, da quello economico a quello sociale. Tali azioni sono volte a favorire l’occupazione delle donne, la crescita nelle carriere o l’accesso al lavoro autonomo ed imprenditoriale. L’obiettivo principale della legge è di realizzare l’uguaglianza fra uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la realizzazione della parità di genere.

Il rafforzamento di una politica più strutturata in favore delle politiche di genere ha permesso, nell’ultimo decennio, di raggiungere una serie di obiettivi, quali l’istituzione di un Dipartimento per le Pari Opportunità e la nomina di una Ministra.

Di notevole importanza è la Legge 215/92, che promuove la creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile, anche in forma cooperativa.

Il D.lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000 stabilisce delle norme sul lavoro a tempo parziale, tipologia di contratto che aiuta le donne a conciliare i tempi di vita professionale con la vita familiare. In quest’ottica si colloca l’approvazione della legge sui congedi parentali (Legge 53/00). Essa stabilisce, fra l’altro, l’istituzione del congedo per la formazione dei lavoratori che devono terminare gli studi.

Nell’ambito della Legge 53/00 è prevista, infine, la realizzazione di “piani di orario delle città” da predisporre a cura delle diverse amministrazioni locali; esse provvederanno a definire norme per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto delle esigenze dei cittadini che risiedono e lavorano nel territorio di riferimento.

In esecuzione dell’art. 15 della Legge 53/00 viene emanato il D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

I principi delle pari opportunità definiti nella normativa europea, sono stati recepiti in Italia con il D.lgs. 215/2003, il D.lgs. 216/2003 e la L. 67/2006.

Il Decreto legislativo 11/04/2006 nº 198 (G.U. 31/05/2006) è conosciuto come “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.

 

Le politiche e gli organismi di parità in Italia

Gli organismi di parità

Gli organismi di parità sono strumenti di osservazione, discussione e promozione di politiche di uguaglianza fra i generi (donna – uomo) e fra le diversità (culturali, disabilità, orientamento sessuale, razza).

Il Dipartimento per le Pari Opportunità

Nel 1995, sulla scia della Conferenza Mondiale delle donne di Pechino, nasceva il Ministero per le pari opportunità a cui ha fatto seguito il Dipartimento per le pari opportunità.
Istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, costituisce la struttura amministrativa e funzionale per la realizzazione delle politiche di parità governative ed assiste il Ministro per le Pari Opportunità. Sin dalla sua istituzione ha elaborato numerose proposte di leggi governative, sviluppato interventi di coordinamento degli organismi e rappresentato l’Italia presso le organizzazioni internazionali.

La Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna

Il 12 giugno 1984, in concomitanza agli altri paesi europei, veniva istituita la Commissione Nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio, composta da 30 donne nominate nell’ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentative.

Il Comitato Nazionale di Parità

Il Comitato Nazionale di Parità fu creato nel 1983, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale organismo consultivo a supporto dell’azione del Presidente del Consiglio, al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo all’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e sul lavoro e nella progressione professionale e di carriera. È composto da donne designate dalle organizzazioni sindacali rappresentative e dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro.

Il comitato per l’imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero dell’Industria

È stato creato a sostegno della legge 215/92 per promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale fornendo lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

La consigliera o il consigliere nazionale di parità

Sono pubblici ufficiali nominati sia a livello nazionale (dove sono componenti del Comitato nazionale di parità) sia a livello regionale o provinciale (inseriti in organismi istituzionali in materia di lavoro). Essi hanno funzione di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, hanno l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza.

Le commissioni di parità

Sono costituite da  Commissioni Regionali di Parità costituite con leggi regionali e da Commissioni Provinciali e Comunali; esse hanno formulato, fin dagli anni ’90, molteplici proposte e progettualità svolgendo un’importante funzione di rappresentanza e promozione delle politiche di genere su tutto il territorio nazionale, ottenendo importanti risultati quali per es. la legge dell’imprenditoria femminile.

I comitati pari opportunità

Sono istituiti, sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, presso ogni amministrazione con i seguenti compiti: raccolta dati, che l’amministrazione è tenuta a fornire, formulazione di proposte e promozione di iniziative.

La legge 183 del 4 novembre 2010 ha sostituito i comitati per le pari opportunità con i comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

IL C.U.G.

Il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.), istituito con la legge 183/2010 (art.21) – che sostituisce e unifica i preesistenti comitati per le pari opportunità e i comitati contro il fenomeno del mobbing – è composto da membri designati dalle organizzazioni sindacali e dall’amministrazione, con presenza paritaria di uomini e donne e ha ruoli di consulenza, proposta e verifica ai fini del rispetto delle pari opportunità e della tutela dalla violenza.

Pari opportunità e Pubblica Amministrazione

Alla IV conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel settembre 1995, furono proclamati due principi guida quali l’empowerment[1], per perseguire le condizioni per una presenza egualitaria di genere, nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, promuovendo una  presenza paritaria di entrambi i generi negli organismi di nomina governativa e negli incarichi di responsabilità della Pubblica Amministrazione.

Il secondo obiettivo è il mainstreaming[2], cioè l’integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative verificando l’attuazione delle normative in materia di parità.

Il terzo, la diffusione dei dati e delle informazioni disaggregate per sesso.

Il quarto, il recepimento, nel processo di riforma dell’istruzione, dei saperi innovativi delle donne.

Tali principi sono stati recepiti dalla Direttiva P.C.M. 27 marzo 1997 “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini” (direttiva Prodi)

Il D. Lgs. 165/2001, all’art. 7 – comma 1 – Gestione delle risorse umane, stabilisce che le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro. L’art. 57 invece riserva alle donne almeno 1/3 dei componenti delle commissioni di concorso.

Al Forum PA 2010, il convegno “Le azioni per le pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni” vede ai primi posti, per la presenza femminile, la regione Lazio; le province di Trieste, Pistoia e Reggio Emilia; il comune di Forlìfuturo@lfemminile al FORUM PA 2010.

Pari Opportunità in Europa

In Europa il problema relativo alle Pari Opportunità fra uomini e donne è stato affrontato, a partire dagli anni ’60, con la redazione, decennio dopo decennio, di cinque programmi d’azione. In particolare, dagli anni ’90 ad oggi è stata intrapresa un’ampia gamma di azioni volte a sostenere il ruolo femminile all’interno della società europea.

Nel programma d’azione 1991-1995

L’obiettivo che l’Unione Europea si è posta è stato principalmente quello di migliorare la condizione sociale della donna, con particolare attenzione ai problemi delle molestie sessuali, della tutela della gravidanza, della maternità e della custodia dei bambini.

Nel programma d’azione 1996-2000

Si è posta l’attenzione sul ruolo lavorativo della donna all’interno di un’economia sempre più in mutamento, mediante il ricorso al mainstreaming di genere in un contesto internazionale.

Col programma d’azione 2000-2005

La Strategia Europea per la realizzazione delle Pari Opportunità, ha individuato cinque obiettivi essenziali:

  1. promuovere il raggiungimento della parità nella vita economica;
  2. promuovere il concetto di parità nella partecipazione e nella rappresentanza;
  3. promuovere la parità dei diritti sociali da parte di uomini e donne;
  4. promuovere la parità dei diritti civili da parte di uomini e donne;
  5. promuovere il superamento degli stereotipi.

 

Fra i Trattati dell’Unione Europea relativi alle tematiche di Pari Opportunità è opportuno citare:

▪ Trattato di Maastricht (1993), art. 119: parità di retribuzione fra uomo e donna per uno stesso lavoro.

▪ Trattato di Amsterdam (1997): fra le varie cose, promuove la parità di genere, contrasta le discriminazioni di genere, include i diritti della donna fra i diritti sociali fondamentali e promuove l’adozione di misure volte a facilitare le attività professionali avviate dalle donne.

 

Con il contributo di:

– Conferenza Mondiale delle Donne, Pechino 1995
– Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Bruxelles 2000
– Istituto europeo per l’uguaglianza di Genere, Bruxelles 2006
– Carta delle Donne del Mondo, Milano Expo 2015
– La Trama delle Donne del Mondo, 2015
– Stati Generali delle Donne, Roma 2014
– Stati Generali delle Donne, Genova 2015
– Stati Generali delle Donne, Aosta 2015
– Stati Generali delle Donne, Torino 2015
– Conferenza Mondiale delle Donne, Milano 2015
– Dipartimento delle PP.OO della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2016
– Wikipedia – definizioni generali, 2016
– Garzanti Linguistica, 2016
– Unimondo.org, 2016

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[1]La conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita politica e sociale.

[2]Valutare le diverse implicazioni per uomini e donne di ogni azione politica prevista, compresa la legislazione e i programmi, in tutti i settori e livelli.