Il Consiglio Nazionale dei Geologi visto che in materia di contabilità e di bilanci preventivi e consuntivi non esistono vincoli legislativi nei confronti degli Ordini Professionali; considerato, tuttavia, che appare opportuno regolare la materia in via di autodisciplina, anche allo scopo di predisporre le necessarie misure cautelative nei confronti di possibili azioni di controllo da parte di organi della pubblica amministrazione; ha deciso con delibera n° 69 del 17 settembre 1996, di uniformare, in linea di massima ed orientativa, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, i criteri di bilancio del Consiglio Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi al Regolamento approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979 n° 696, in adempimento di quanto disposto dall’art. 30 della Legge 20 marzo 1975 n° 70.