Il Tribunale amministrativo regionale di Roma, con la sentenza n. 3757/2012, depositata il 26 aprile scorso, ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura: la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell’ingegnere civile.
– LavoriPubblici.it – 30 aprile 2012
Sentenza TAR Lazio n. 3757/2012
Sentenza TAR Lazio n. 3761/2012