Tutto nasce da quell’inestricabile groviglio di provvedimenti nato successivamente all’entrata i vigore del Codice dei contratti chiamato da alcuni soft law (termine inglese che dovrebbe voler dire “linguaggio giuridico norme prive di efficacia vincolante diretta”) che dovrebbe nascere dall’esigenza di creare un disciplina flessibile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione che caratterizza certi settori della vita economica o sociale, oppure di recepire all’interno dell’ordinamento norme di soft law emanate da organizzazioni internazionali.
LavoriPubblici.it – 20 marzo 2018