Con la sentenza n. 14293 del 4 giugno 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che essendo il compenso spettante liberamente determinabile dalle parti, è anche legittimo che il professionista possa rinunciarvi.
LavoriPubblici.it – 21 giugno 2018
Documenti Allegati:
Sentenza Cassazione 4 giugno 2018, n. 14293