Nella versione attuale dell’art. 36 del Codice dei contratti è previsto l’utilizzo dell’affidamento diretto “puro” esclusivamente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro è stato, invece, utilizzato (impropriamente) il termine “affidamento diretto” nonostante la norma preveda una procedura a metà tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata.
LavoriPubblici – 11 luglio 2019