Ai sensi dell’art. 4, legge 339/90, dell’art. 9, lett. g), legge 112/63 e dell’art. 12 del DPR 1403/65, gli Ordini Regionali sono tenuti ad approvare, entro il mese di settembre di ciascun anno, e sottoporre tempestivamente all’approvazione del Consiglio Nazionale, tra le altre deliberazioni, la misura dei contributi, delle tasse e dei diritti dovuti dai geologi e dai geologi iunior per iscrizione, rilascio di certificati e pareri di liquidazione degli onorari.