CAM – Criteri ambientali minimi

CAM – Criteri ambientali minimi

 

 

 

 

 

 

 

Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, sono stati dettati i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.”

Il documento costituisce attuazione delle disposizione dell’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per cui le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con il citato decreto.

I dettami di quest’ultimo sono, quindi, criteri progettuali obbligatori che:

– il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;

– l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi previsti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.

Essi si applicano in toto a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dall’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

 

I “Goals” che si intendono raggiungere con l’applicazione del decreto sono:

“ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI”, che mira, entro il 2030, a migliorare la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, a dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale, ad attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera a seconda dei casi, a sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria;

“ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE”, che, entro il 2030, intende aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l’accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, a promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l’energia pulita;

“CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI”, che, tra l’altro, ha lo scopo, entro il 2030, di raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali, di ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente, di ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

“LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO”, che mira a rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi.

“VITA SULLA TERRA”, che ha lo scopo di raggiungere un uso sostenibile delle risorse, arrestare e far retrocedere il degrado del suolo, fermare la perdita di diversità biologica.

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, il decreto in commento detta specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico e specifiche tecniche progettuali per gli edifici.

Con riferimento alle prime specifiche tecniche, vengono dettati criteri specifici per:

– la riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo;

– la raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche;

– l’approvvigionamento energetico mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia in loco o nelle vicinanze, quali quelli geotermici a bassa entalpia;

– il risparmio idrico in generale.

 

In relazione alle specifiche tecniche progettuali per gli edifici, il decreto in esame si concentra anche sulla prevenzione di rischi connessi all’ambiente ed, in particolare, sulla necessità di adottare strategie progettuali e tecniche idonee a prevenire e a ridurre la concentrazione di gas radon all’interno degli edifici.