Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 137/2012, gli Ordini Regionali debbono fornire, senza indugio, per via telematica, al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 137/2012, gli Ordini Regionali debbono fornire, senza indugio, per via telematica, al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale
Questo Consiglio Nazionale, allo scopo di consentire al Consulente della Consulta dei Consigli Nazionali privi di Cassa di Previdenza la formulazione del percorso più aderente al disegno legislativo in itinere, deve poter fornire allo stesso, entro il più breve tempo possibile, alcuni dati...
L'organo competente a trattare e decidere i procedimenti disciplinari nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine Regionale è da individuarsi nel Consiglio di Disciplina istituito presso lo stesso Ordine.
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