Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 137/2012, gli Ordini Regionali debbono fornire, senza indugio, per via telematica, al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 137/2012, gli Ordini Regionali debbono fornire, senza indugio, per via telematica, al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale