Nella manovra economica Salva Italia, si torna a mettere in dubbio le funzioni pubblicistiche degli ordini professionali e si continua a frammentare il quadro normativo, già complesso e confuso, del settore dei lavori pubblici.
Non è in discussione né la riforma delle professioni, già prevista dalla legge di stabilità ed auspicata da tutte le categorie professionali, né la precedente legge sullo sviluppo, che affida a regolamenti governativi la disciplina di diversi aspetti regolamentari, dalla formazione continua, all’assicurazione obbligatoria, alla terzietà degli organi disciplinari, ecc.
Contestiamo piuttosto la previsione, a nostro parere incostituzionale, secondo cui da un’inerzia del governo nel fare i regolamenti potrebbe derivare la totale abrogazione degli ordinamenti professionali alla data del 13 agosto 2012. Questa previsione ci appare peraltro irragionevole, sia perché un tale effetto non può dipendere dall’inadempimento del governo, sia perché la materia ha un suo valore pubblicistico e costituzionale.
In allegato l’intervento del Presidente C.N.G. Gian Vito Graziano
- Manovra Monti (D.L. 201/2011): revisione degli ordini
Il Governo Monti ha imposto un’accelerata al processo di revisione degli ordini professionali, prevedendo l’automatica decadenza delle norme attualmente vigenti a partire dal 13 agosto 2012 (art. 33 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale) se entro quella data non saranno stati adottati i regolamenti governativi previsti per adeguare gli ordinamenti degli Albi professionali ai principi dettati dai provvedimenti legislativi adottati la scorsa estate (D.L. 138/2011 e D.L. 98/2011). Con tali provvedimenti è stato dato un primo impulso alla riforma delle professioni, imponendosi l’eliminazione di numerosi vincoli all’esercizio della professione, l’abolizione delle tariffe minime, l’equo compenso dei tirocinanti, regole per rendere più imparziali e trasparenti le procedure disciplinari, l’obbligo per i professionisti di tenersi costantemente aggiornati, nonché di stipulare un’assicurazione anti-rischi a tutela di eventuali danni arrecati al cliente,
Successivamente, la Legge di Stabilità per il 2012 (L. 183/2011), oltre ad aprire le porte alle società tra professionisti ed aver cancellato anche il mero «riferimento» alle tariffe professionali nella contrattazione del compenso del professionista, ha dettato una norma in base alla quale si prevedeva l’abrogazione dei vecchi ordinamenti professionali con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di riforma degli Ordini e dei collegi professionali. La necessità di intervenire sul punto da parte del Governo Monti si spiega, evidentemente, con il carattere meramente ordinatorio del termine di 12 mesi contemplato dal D.L. 138/2011 per l’adozione dei regolamenti attuativi della riforma, per cui, al fine di accelerare la riforma delle professioni in un contesto di misure dettate per incentivare la produzione ed incrementare le opportunità lavorative, si è ritenuto opportuno sancire la «perentorietà» di quel termine, prevedendosi «in ogni caso» la soppressione automatica delle norme attualmente vigenti se la riforma degli Ordini non sarà stata completata alla scadenza dell’anno dall’entrata in vigore dello stesso D.L. 138/2011 (e dunque entro la data del 13 agosto 2012).
Un’ulteriore notazione concerne l’intervento del Governo anche sulla durata del tirocinio per l’accesso alla professione che, secondo il già citato D.L. 138/2011, deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al fine di agevolare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, il nuovo decreto provvede a ridurre dagli originari 3 anni a 18 mesi la durata complessiva del periodo di tirocinio, previsto come obbligatorio in coerenza con le competenze professionali richieste per l’iscrizioni ai diversi Ordini e Collegi.
L’ obiettivo di una generale riforma degli ordini è un obiettivo condiviso dal mondo delle professioni, nell’ottica di una sburocratizzazione e di un ammodernamento dei rispettivi ordinamenti, assicurando al cittadino prestazioni di qualità e costi equi e trasparenti e garantendo al contempo il ruolo essenziale svolto dai professionisti, sia sotto il profilo sociale che economico. In quest’ottica si condivide, pertanto, l’idea di un intervento fondato su alcuni punti essenziali, comuni alle diverse professioni. Ciò che invece si contesta è che la previsione di scadenze inderogabili implica una «minaccia» di abolizione degli Ordini che non può essere tollerata. Se, infatti, si osserva tra gli operatori del settore, il Governo non dovesse ottemperare nei termini previsti alla delega in materia di riordino degli Ordini, questi decadrebbero immediatamente, cancellando in un attimo le professionalità e le competenze di milioni di professionisti. Ciò che sarebbe in stridente contrasto con l’opposta esigenza della valorizzazione della funzione economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell’economia della conoscenza. (Fonte Diritto.it)
- Gian Vito Graziano Presidente CNG: attacco alle professioni
Il Presidente Graziano centra il suo intervento sugli attacchi da parte dei poteri politici ed economici subiti dalle libere professioni con l’approvazione delle ultime leggi (Legge di stabilità e Statuto delle imprese) e si mostra veramente preoccupato per la mancanza di attenzione nei riguardi dei giovani che nelle libere professioni sono stati relegati in un angolo dopo aver abbandonato i sogni di una decente vita post universitaria.
In allegato l’intervento del Presidente C.N.G. Gian Vito Graziano
- La rivista “Ponte” edita dalla DEI – Tipografia del Genio Civile – sul n. 11/2011 ha pubblicato nella rubrica “Dossier Professione – Punti fermi sugli Ordini Professionali” l’articolo a firma degli Avvocati Anna Lagonegro e Claudio Romano: Princìpi, prerogative e funzioni: la riforma delle professioni.
- Via libera definitivo del Parlamento alla legge di Stabilità
Cancellate le tariffe minime dei professionisti, introdotte le Società tra professionisti. Non c’è la proroga della detrazione del 55%.
Per quanto riguarda i professionisti, il testo prevede la cancellazione di ogni riferimento ai minimi tariffari, la possibilità di costituire Società tra professionisti, la riforma degli ordinamenti professionali entro un anno con un DPR.
Tariffe professionali
La legge di stabilità prevede la cancellazione dal testo della Manovra bis (DL 138/2011 convertito nella Legge 148/2011) del riferimento alle tariffe professionali per il calcolo del compenso spettante al professionista, che gli ordinamenti professionali dovranno recepire nei prossimi mesi
Società tra professionisti
L’altra importante novità è la possibilità di costituire Società tra professionisti, cioè società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Rispetto alla bozza del maxiemendamento del 2 novembre – che limitava i soci non professionisti ad una partecipazione minoritaria e vietava a tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società – nel testo approvato queste due condizioni sono scomparse.
Riforma degli ordinamenti professionali
Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 138/2011, come previsto dallo stesso DL 138/2011 convertito nella Legge 148/2011. La novità introdotta dal maxiemendamento sta nel fatto che la riforma degli ordinamenti dovrà avvenire con un decreto del Presidente della Repubblica e non più con legge ordinaria, che comporta tempi più lunghi.
Le altre misure
Il maxiemendamento introduce molte altre misure: detassazione dei capitali investiti nella realizzazione di infrastrutture, dismissione di immobili e terreni agricoli pubblici, finanziamenti per i porti, liberalizzazioni dei servizi pubblici locali, semplificazione normativa, incentivi per il lavoro, misure per velocizzare il processo civile, norme per rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse comunitarie.
Detrazione del 55%
Il testo non riconferma per i prossimi anni la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che, senza proroga, scadrà il 31 dicembre 2011.
- Professioni, l’Unione europea chiede chiarimenti al Governo
Il Commissario Olli Rehn: ‘Abbiamo compreso bene che c’è l’intenzione di rimuovere le barriere di ingresso alle professioni?’
È stata diffusa ieri sera da Repubblica.it la missiva con la quale l’Unione europea chiede all’Italia chiarimenti sulla lettera inviata a fine ottobre dal Governo a Bruxelles, che illustrava la strategia di rilancio economico del Governo italiano.
La missiva della UE non risparmia alcun punto della lettera ma, soprattutto, chiede una manovra aggiuntiva per garantire la tenuta dei conti pubblici
La lettera del commissario Ue agli Affari economici, Olli Rehn, datata 4 novembre, pone 39 domande, su ogni singolo aspetto della politica economica promessa dal Governo, e chiede di indicare i tempi di adozione dei provvedimenti da parte del Governo e del Parlamento, gli strumenti legislativi previsti per la loro attuazione, il loro impatto sul bilancio e la loro copertura.
Limitandoci al capitolo dedicato alle professioni, la lettera del Governo annunciava “altre misure per rafforzare l’apertura degli ordini professionali”, oltre a quelle già adottate con il Decreto Legge 138/2011 (accesso libero alla professione ed esercizio fondato sull’autonomia del professionista; definizione del compenso spettante al professionista all’atto del conferimento dell’incarico, prendendo come riferimento le tariffe professionali, anche in deroga alle tariffe stesse) e con la manovra di luglio – DL 98/2011 (elaborazione da parte del Governo di proposte per la liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate).
Il commissario europeo chiede al Governo di fornire ulteriori dettagli sui contenuti di queste misure e sui settori che ne sarebbero interessati. “Abbiamo compreso bene – si legge nella lettera – che c’è l’intenzione di rimuovere le barriere di ingresso alle professioni? Oltre a ciò, nella dichiarazione del summit dei paesi della zona euro del 26 ottobre 2011 si riferisce che l’Italia si impegna a ‘abolire le tariffe minime nei servizi professionali’, ma di ciò non si parla nella lettera. Quali sono le intenzioni del governo italiano a questo proposito?”. Il Governo ha una settimana di tempo (entro l’11 novembre) per rispondere alle richieste di chiarimenti.
Ricordiamo che i contenuti della lettera sono stati riversati nel maxiemendamento al disegno di legge di Stabilità, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2 novembre e atteso per oggi in Commissione Bilancio del Senato. Il testo che arriverà in Senato potrebbe essere molto diverso dalla bozza del 2 novembre scorso, a seguito degli ultimi eventi. (fonte Edilportale)
- Annunciata una serie di misure da far confluire nel prossimo decreto sviluppo
Nuovo impulso alla liberalizzazione delle professioni. Lo prevede la lettera inviata da Berlusconi all’Unione Europea per sostenere la crescita economica del Paese.
Tra i programmi per il rilancio, il presidente del Consiglio ha annunciato misure che confermano quanto contenuto nella manovra di ferragosto.
Già col Dl 138/2011, si legge nella lettera, sono state adottate incisive misure finalizzate alla liberalizzazione delle attività d’impresa e degli ordini professionali. In particolare già si prevede che le tariffe costituiscano soltanto un riferimento per la pattuizione del compenso spettante al professionista, derogabile su accordo fra le parti.
Il nuovo Decreto Sviluppo, continua il testo, conterrà altre misure per rafforzare l’apertura degli ordini professionali.
La manovra di ferragosto ha inoltre previsto che nell’accesso alle professioni regolamentate gli ordinamenti professionali debbano garantire l’esercizio dell’attività secondo i principi di libera concorrenza, grazie alla differenziazione e pluralità di offerta.
Berlusconi ha inoltre ricordato che già durante la conversione in legge della manovra di luglio, Dl 98/2011, il Governo si è impegnato a elaborare proposte per la liberalizzazione delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. (fonte Edilportale.it)
Manovra bis di ferragosto, la sintesi di alcune novità del dl 138/11, alcune già in vigore dal 13.8
Parcelle e sanzioni per mancata emissione, tracciabilità dei pagamenti e molto altro.
E’ stato pubblicato il Decreto legge n. 138/11 (manovra bis di ferragosto, in corso di conversione al Senato) che individua ulteriori ed immediate misure per la stabilizzazione finanziaria, per favorire lo sviluppo, a sostegno dell’occupazione, per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, nonché in materia di liberalizzazione di attività economiche.
Di seguito riportiamo le principali novità in materia di lavoro.
Pensioni (art. 1, comma 20) allineamento dell’età
Dal 2016 allineamento graduale dell’età pensionabile delle donne lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le donne lavoratrici del settore pubblico (65 anni).
Festività civili (art. 1, comma 24) entro il 30 novembre il calendario del 2012
Dal 2012 con Dpcm, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato (non religiose) e le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o coincidano con la domenica.
Contributo di solidarietà (art.2 commi 1 e 2) per redditi oltre i 90.000 euro
Un decreto dell’economia renderà operativo il contributo di solidarietà entro il termine fissato al 30 settembre 2011. Entro tale data, si dovrà mettere a punto il provvedimento che assoggetterà fino al 2013 a un prelievo aggiuntivo del 5% i redditi superiori a 90 mila euro e del 10% i redditi eccedenti i 150 mila euro. Il decreto dovrà provvedere anche al coordinamento normativo con le abrogate disposizioni che già prevedevano il contributo a carico dei dipendenti pubblici (dl n. 78/2010).Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.
Soglia di tracciabilità (art. 2 comma 4) utilizzo contanti solo fino a 2.500 euro
Vengono introdotte dal 13 agosto nuove misure restrittive che limitano l’uso del contante e dei titoli al portatore. La soglia del trasferimento del contante passa da 5.000 a 2.500 euro. Ne deriva che pagamenti di fatture (Iva compresa), i finanziamenti fra soci e società, i trasferimenti infragruppo, la distribuzione di utili ai soci, i pagamenti relativi a contratti (comprese le caparre) potranno essere effettuate in contanti solo se complessivamente (o per singola rata) i singoli trasferimenti risultino inferiori a 2.500 euro. Gli assegni bancari, postali e quelli circolari da 2.500 euro in su dovranno essere emessi con il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di intrasferibilità.
Parcelle (art.2 comma 5) mancata emissione e sospensione dall’Ordine
Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti agli ordini professionali, nel corso di 5 anni, 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere la parcella compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione dall’ordine per un periodo da 3 giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione si applica a tutti gli associati (modifica all’art.12 dlgs n.471/97). Ricordiamo che il provvedimento di sospensione dall’Ordine comporta la decadenza del professionista da funzioni di revisore dei conti, componente di collegi sindacali, ausiliario del giudice, curatore fallimentare, perito, ecc.
Professioni (art.3 comma 5) dall’accesso all’Ordine alla tariffa: nuovi principi cardine.
Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire una serie di principi:
– l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
– l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (la violazione comporta illecito professionale);
– la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione (con corresponsione di un equo compenso di natura indennitaria);
– pattuizione scritta del compenso all’atto del conferimento dell’incarico, ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, o nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal ministro della Giustizia;
– il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale;
– la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente a oggetto l’attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
Contratti aziendali e territoriali (art.8) erga omnes
Prevista apposita norma che stabilisce che i contratti aziendali e territoriali che derogano a quelli nazionali sono estesi “erga omnes”. Possibili anche deroghe alle norme di legge quando non interessano diritti fondamentali del lavoro che rimangono intangibili ed elencati le materie che possono essere oggetto di specifiche intese. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Collocamento obbligatorio (art. 9) modifiche alla legge 68/99
Sostituito il comma 8 dell’art.5 della legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili. La modifica prevede che i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.
I datori di lavoro privati che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi provinciali competenti il prospetto con le richieste di avviamento dal quale risulti l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale.
Formazione continua (art.10) fondi regionali e territoriali
L’articolo interviene sull’articolo 118, comma 1, della Finanziaria 2011 relativo ai fondi interprofessionali per la formazione continua, prevedendo che tali fondi si possano articolare regionalmente o territorialmente e che possano, inoltre, utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.
Tirocini (art. 11) durata massima di 6 mesi e attivabili solo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio
I tirocini formativi e di orientamento possano essere promossi solo da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
Caporalato (art.12) regole per contrastare il lavoro irregolare
Chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, verrà punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con la multa da mille a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La norma specifica i 4 indici di sfruttamento” e le aggravanti che comportano l’aumento della pena.
I commenti delle organizzazioni professionali:
Pur convinta dell’inderogabile necessità di una riforma delle professioni, Federarchitetti ritiene che il punto non sia la presenza o meno degli Ordini Professionali, ma sia necessario modificare le attuali norme, per trasformare le competenze degli stessi Ordini. Federarchitetti propone di abolire gli Ordini periferici mantenendo un solo Ordine per Regione.
Per il Consiglio Nazionale dei Geologi, le novità introdotte dal DL 138 “conferiscono dignità e competenza al sistema ordinistico italiano. Deontologia e ruolo sociale sono i due pilastri sui quali si basa l’attività di un ordine professionale”. E auspica un tavolo tecnico con il Ministero della Giustizia per una riforma definitiva e condivisa delle professioni ordinistiche.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori condivide le linee generali della proposta di riforma elaborata dal Governo ma auspica un approfondimento “affinchè gli Ordini possano svolgere le necessarie funzioni di authority e certificare al posto dello Stato, per permettere la semplificazione amministrativa necessaria allo sviluppo”.
In un comunicato congiunto, i presidenti dei Consigli nazionali di architetti, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali e tecnologi alimentari esprimono una valutazione positiva del provvedimento che “va finalmente verso una vera modernizzazione del comparto ordinistico”. Per i Consigli nazionali, il provvedimento introduce “un riordino complessivo della materia, dando un impulso concreto di ammodernamento al sistema Paese, finalizzato allo sviluppo e al superamento della crisi economica. Tutto attraverso il principio di responsabilità”. L’accoglimento di tale principio – prosegue la nota – è stata confermato nel confronto tra i vertici delle categorie tecniche che hanno ribadito il loro impegno comune per gestire nel miglior modo e soprattutto in via unitaria il sistema dei nuovi ordinamenti.
Il provvedimento è “una grande opportunità per riscrivere i fondamenti di un nuovo modo di concepire la professione”. Lo afferma il Consiglio Nazionale degli Ingegneri condividendo i principi contenuti nell’art. 3 comma 5 del DL 138/2011. Il CNI formulerà una proposta organica di riforma dell’ordinamento, che avrà l’ambizione di apportare ulteriori elementi di novità, oltre quelli già enunciati dal citato decreto.
La posizione dell’Antitrust: le osservazioni, prodotte in data 26 agosto 2011, in merito a talune disposizioni contenute nel decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo” attualmente in corso di conversione. Sulle professioni eliminare il riferimento legale alle tariffe e ridurre la durata del tirocinio. Prevedere esami di Stato contemporanei alla laurea.