Con l’articolo 9 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 vengono abrogate tutte le tariffe delle professioni regolamentate (comma 1) ed il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale (comma 4).
– LavoriPubblici.it – 28 marzo 2012