Decreto Sviluppo: il testo della legge di conversione pubblicato in Gazzetta

Decreto Sviluppo: il testo della legge di conversione pubblicato in Gazzetta

Sul supplemento ordinario n. 171/L alla Gazzetta ufficiale n. 187 dell’11 agosto scorso è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”.
Segnaliamo, di seguito le più importanti novità introdotte dal decreto-legge convertito in legge dello Stato ed alleghiamo il  testo integrale della G.U. n. 187 del 11‐8‐2012 ‐ Suppl. Ordinario n.171/L.

Titolo I

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L’EDILIZIA ED I TRASPORTI

Capo I, Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati

Art. 1

Integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond

Con l’articolo 1 viene disciplinato il regime fiscale applicabile alle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond).

Viene, anche, introdotto un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dai questi titoli, consistente nell’assimilazione ai titoli di Stato e, dunque, a tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento.

 Art. 3

Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto

Con l’articolo 3 viene introdotto l’obbligo di indire sempre la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto.

Viene, anche, previsto che la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici con l’eccezione dei casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti professionali per la predisposizione dello studio per i quali gli oneri connessi all’affidamento possono essere compresi nel quadro economico di progetto.

Art. 4 bis

Contratto di disponibilità

Con l’articolo 4-bis viene modificato il comma 2 dell’articolo 160-ter del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che già disponeva l’assunzione da parte dell’affidatario del rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice.
L’articolo in argomento integra la evidenziata disposizione con la previsione che il contratto determini le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi che incidono sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.

Viene specificato, anche, che, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e gestione tecnica dell’opera per mancato o ritardato rilascio di qualsivoglia autorizzazione o atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore e che l’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante.

Capo II, Infrastrutture – Misure di semplificazione e accelerazione

 Art. 5

Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Con l’articolo 5 vengono introdotte importanti modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012, che ha abrogato le tariffe professionali.

Viene, di fatto, introdotto un metodo per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d’asta nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria basato su nuovi parametri che saranno definiti attraverso un decreto del ministero della Giustizia con il concerto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nell’attesa, poi, che venga emanato il nuovo decreto, viene, anche, introdotto un necessario periodo transitorio durante il quale continuano ad applicarsi le previgenti tariffe.

 Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

Con l’articolo 7 vengono dettate disposizioni relative alle verifiche antincendio nelle gallerie stradali e ferroviarie. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’Unione Europea.

Indagini geotecniche: con l’articolo 7 vengono eliminati dal novero delle attività effettuabili dai laboratori citati al comma 3, le indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito. La modifica di fatto riporta la normativa a quella vigente prima dell’emanazione del decreto-legge.

Capo III, Misure per l’edilizia

 Art. 11

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

Con l’articolo 11 viene innalzata la detrazione a fini Irpef dal 36 al 50% e del limite dell’ammontare complessivo da 48mila a 96mila euro in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 30 giugno 2013. Per le spese di riqualificazione energetica degli edifici la detrazione del 55% si applica alle spese sostenute sino al 30 giugno 2013.
Viene disposta una norma di coordinamento volta a ricomprendere, a decorrere dall’1 gennaio 2012, le spese per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici da fonti rinnovabili nell’ambito della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie.

Art. 12

Piano nazionale per le Città

Con l’articolo 12 vengono dettate disposizioni per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso il nuovo strumento operativo del “Piano nazionale per le città”, del quale vengono indicate le modalità operative.

 Art. 13

Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia

Con l’articolo 13 vengono dettate nuove norme relative ai procedimenti amministrativi con la previsione della pubblicazione, sul sito istituzionale dell’amministrazione, del soggetto cui è attribuito il potere sostituivo in caso di inerzia dell’amministrazione e al quale l’interessato può rivolgersi.
Sono state, poi, modificate alcune norme del Dpr. n. 380/2001 relative alla disciplina dello sportello unico per l’edilizia, ai procedimenti amministrativi relativi alla Dia ed alle misure concernenti i procedimenti amministrativi relativi alla Scia. Nei casi ordinari, per iniziare i lavori sarà sufficiente accompagnare i due titoli abilitativi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati, anziché con i pareri tecnici e gli altri atti preliminari.

In particolare:

All’articolo 23 “Fondo per la crescita sostenibile” del Titolo III “Misure urgenti per lo sviluppo economico”, Capo I, con l’inserimento del comma  1-bis viene precisato che nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

All’articolo 5 “Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” del Titolo I “Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, Capo II, con i nuovi comma 1-bis ed 1-ter, viene precisato che lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte acquisendo presso le amministrazioni competenti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le comunicazioni al richiedente devono essere trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia e gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

 Art. 13 bis

Modifiche all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Con l’articolo 13-bis viene modificato l’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia, relativo all’attività edilizia libera con l’introduzione di una ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo: si tratta delle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio d’impresa.
Viene eliminato l’obbligo di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore mentre viene previsto il mantenimento, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la nuova categoria di interventi introdotti, di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori i dati identificativi dell’impresa nonché una relazione tecnica con la quale si asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Art. 13 ter

Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore

Con l’articolo 13-ter viene sostituito il comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006, relativo ai soggetti responsabili per il versamento di somme all’erario nel caso di appalto di opere e di servizi.
Vengono, anche, inseriti i commi 28-bis e 28-ter con cui viene stabilito che siano l’appaltatore e il subappaltatore i soggetti responsabili in solido dei versamenti e che tale responsabilità si riferisce sia alle ritenute sul lavoro dipendente che all’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto.

Viene, anche, precisato che la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se quest’ultimo verifica il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore con la precisazione che il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all’appaltatore viene subordinato all’esibizione della documentazione attestante il corretto adempimento di tali obblighi.

Capo IV-bis, Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

 Art. 17 quinquies

Semplificazione dell’attività edilizia e diritto ai punti di ricarica

Viene inserito un nuovo Capo IV-bis recante “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive” e nell’articolo 17-quinquies viene precisato che entro l’1 giugno 2014, i comuni devono adeguare il regolamento edilizio prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

 Titolo III

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Capo II, Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese

Art. 32 bis

Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

Con l’articolo 32-bis viene elevata da 200mila a 2 milioni di euro la soglia di volume d’affari delle imprese per le quali , l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Capo V, Ulteriori misure a sostegno delle imprese

 Art. 46 bis

Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro

Con il nuovo articolo 46-bis vengono inserite alcune modifiche in materia di flessibilità in entrata e ammortizzatori sociali (mobilità fino al 2014) alla recente legge 28 giugno 2012, n. 92 recante la riforma del lavoro (riforma Fornero).

 Art. 48

Lodo arbitrale

 Con l’articolo 48 viene precisato che quando la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi venga affidata a un giudizio arbitrale, il lodo è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Viene, anche, precisato che l’applicazione del suddetto principio è valido anche ai giudizi arbitrali per i quali alla data del 26 giugno 2012 non sia scaduto il termine per l’impugnazione davanti alla Corte d’appello.

Art. 52

Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti

 Con l’articolo 52 viene sospesa, fino ad ulteriori verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013 il termine di entrata in operatività del Sistri e gli adempimenti informatici relativi al Sistri da parte dei soggetti dei soggetti tenuti ad aderirvi e viene previsto che il nuovo termine per l’entrata in operatività del Sistri sia disposto da un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Capo VIII, Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo
 

Art. 57

Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy

Con l’articolo 57 vengono concessi finanziamenti, a tasso agevolato, a soggetti privati che operano nel settore della green economy (tra cui: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia). Per accedere ai finanziamenti, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni.

Capo X-bis, Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati

Viene inserito l’intero nuovo Capitolo X-bis recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”.

Per quanto concerne il terremoto in Abruzzo la scadenza della gestione commissariale della ricostruzione dell’Abruzzo viene fissata per il 31 agosto, con inizio della gestione ordinaria il 16 settembre. I poteri passano ai comuni ed i fondi per la ricostruzione non saranno conteggiati ai fini del patto di stabilità interna.
Per il terremoto in Emilia vengono assegnati 79 milioni per la ricostruzione o la messa in sicurezza dei capannoni industriali delle zone di Emilia, Veneto e Lombardia colpite dal sisma e vengono inseriti anche i comuni di Mantova e Ferrara e altri centri delle province di Ferrara, Mantova, Cremona e Rovigo.

In allegato Decreto 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11‐8‐2012 ‐ Suppl. Ordinario n.171/L):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese;

Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”.