Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Il nuovo Regolamento entra in vigore il 23 agosto 2012.
Il Regolamento in argomento è utilizzabile soltanto per determinare i compensi nei casi di contenzioso tra il professionista e il cliente e si è reso necessario a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che formalmente quest’ultimo, nella veste di decreto del Ministero della Giustizia, non è utilizzabile per la determinazione degli importi da porre a base d’asta nei servizi di progettazione e che per gli stessi sin quando non sarà emanato il decreto previsto all’articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, saranno utilizzabili le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012.
Tra le novità dell’ultim’ora si segnala il recepimento di alcune osservazioni del Consiglio di Stato espresse con parere n. 3126 del 5 luglio 2012. In particolare il Decreto recepisce l’osservazione relativa al preventivo di massima ed infatti nel comma 6 dell’articolo 1 viene precisato che l’assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
Inoltre per quanto concerne le spese non c’è stato l’inserimento delle stesse all’interno del compenso unitario ed onnicomprensivo e nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario e non sono compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo mentre i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
Il Decreto è composto da 42 articoli e da una serie di allegati suddivisi nei seguenti sette Capi:
- Capo I – Disposizioni generali (art. 1)
- Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. 2 – 14)
- Capo III – Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (artt. 15 – 29)
- Capo IV – Disposizioni concernenti i notai (artt. 30 – 32)
- Capo V – Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica (artt. 33 – 39)
- Capo VI – Disposizioni concernenti le altre professioni (art. 40)
- Capo VII – Disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt. 41 – 42)
Gli allegati sono i seguenti:
- Tabella A Avvocati
- Tabella B Avvocati
- Tabella C Dottori commercialisti
- Tabella A Notai
- Tabella B Notai
- Tabella C Notai
- Tabella D Notai
- Esemplificazione dei compensi professioni area tecnica
- Tavola Z1 professioni area tecnica
- Tavola Z2 professioni area tecnica
Sono evidenziate le parti di specifico interesse.
Per quanto concerne le professioni dell’area tecnica tutto si basa sui seguenti 4 parametri:
- Parametro “V“: definisce il costo economico delle singole categorie componenti l’opera;
- Parametro “P“: parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera;
- Parametro “G“: definisce la complessità della prestazione;
- Parametro “Q“: definisce la specificità della prestazione.
Il Parametro “V” non è altro che l’importo delle singole categorie componenti l’opera.
Il Parametro “P” viene determinato per ogni categoria componente l’opera attraverso l’espressione P = (0,03 + 10/V)0,4 ed è un parametro che è inversamente proporzionale all’importo dell’opera stessa.
Il Parametro “G” che definisce il grado di complessità della prestazione ha un minimo ed un massimo, rilevabile nella tavola Z-1 in funzione della categoria dell’opera.
Il Parametro “Q” che definisce la specificità della prestazione è rilevabile nella tavola Z-2 in funzione della fase prestazionale.
Il compenso per la prestazione professionale è determinato dal prodotto dei suddetti parametri secondo l’espressione che segue:
CP = V x G x Q x P
In allegato:
- Il Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012, n.140
- Esemplificazione determinazione compenso CP
- Tavola Z-1
- Tavola Z-2 (I parte)
- Tavola Z-2 (II parte)