Con sommo stupore per gli operatori del settore, l’art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ha stabilito che per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara le stazioni appaltanti “possono” utilizzare i criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 lasciando ampio margine discrezionale.
LavoriPubblici.it – 17 ottobre 2016