La Commissione Nazionale per l’Aggiornamento Professionale Continuo ha reso disponibile una sezione dedicata alle domane più frequenti (FAQ) relativamente ai crediti formativi.
- L’Aggiornamento Professionale Continuo per i Geologi è obbligatorio? Dove posso trovare la normativa di riferimento?
L’Aggiornamento Professionale Continuo è obbligatorio per tutti gli iscritti all’Ordine dei Geologi, salvo deroghe, stabilite da apposito Regolamento. Quest’ultimo è consultabile all’indirizzo di rete del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi (http://cngeologi.it).
- Il mancato assolvimento dell’APC è sanzionabile?
La comunicazione dei crediti conseguiti al proprio O.R. di appartenenza è obbligatoria.
Secondo il Regolamento approvato, l’iscritto che non assolva l’obbligo della formazione permanente può essere assoggettato a procedura disciplinare da parte del Consiglio Regionale.
Con riferimento al triennio sperimentale (2008-2010), con delibera n. 377 del 12 maggio 2011, il CNG ha deciso di concedere una proroga di 18 mesi, a far data dal 1 giugno 2011, per il recupero dei crediti da parte gli iscritti che non abbiano assolto l’obbligo dell’APC al 31 dicembre 2010.
- Quanti crediti è necessario maturare nel corso del triennio per ottemperare agli obblighi APC?
Ciascun periodo di APC ha durata triennale e per il suo adempimento ogni iscritto all’Ordine deve conseguire 50 crediti tra il 1 gennaio del primo anno e il 31 dicembre del terzo anno, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze (art. 4 del Regolamento).
- Se mi iscrivo all’O.R. durante il triennio, devo comunque conseguire 50 crediti APC?
No. Nel caso particolare, la materia è regolata dall’art. 5 del Regolamento, che così recita in proposito: “I neoiscritti, così come coloro che dovessero trasferirsi dall’E.S. all’Albo, sono tenuti ad ottemperare all’APC a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Ordine. Il numero di crediti con cui l’APC si intende assolto iscrivendosi nel primo anno del triennio di riferimento sarà pari a 34; sarà di 17 iscrivendosi nel secondo anno”.
- Qual è il termine entro cui va trasmessa al proprio O.R. la documentazione comprovante l’acquisizione dei crediti APC durante il triennio?
Entro e non oltre il 1 marzo successivo al triennio di riferimento.
- Terminato il triennio APC, l’iscritto deve presentare documentazione comprovante l’attività formativa svolta all’Ordine Regionale di competenza o al Consiglio Nazionale?
L’art. 7 del Regolamento APC stabilisce che al termine del periodo di aggiornamento triennale, entro e non oltre il 1° marzo successivo, l’iscritto deve presentare all’O.R. di appartenenza una richiesta di riconoscimento dell’APC svolta, con documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività stessa, secondo i criteri esposti agli artt. 3, 5 e 6 dello stesso Regolamento.
- Esiste una modulistica standard, a livello nazionale, per la richiesta di accreditamento degli eventi formativi?
Non è stata ancora adottata una modulistica standard, a livello nazionale, per la richiesta di accreditamento degli eventi formativi, anche se alcuni OO.RR., di propria iniziativa, hanno predisposto un modulo, per semplificare l’esame della documentazione pervenuta dai propri iscritti in tema di APC. L’iscritto, in ogni caso, per vedersi riconosciuti i crediti APC, deve presentare all’O.R. di appartenenza, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione idonea a comprovare l’avvenuta partecipazione agli eventi già accreditati a livello nazionale.
- Non sono riuscito a conseguire il numero di crediti APC previsto (50) durante il triennio. Devo recuperarli? Se sì, in quanto tempo?
Sì, è obbligatorio recuperare i crediti non maturati. La circolare n. 337 del 12 maggio 2011 del Consiglio Nazionale, definisce in via straordinaria un periodo di 18 mesi, a partire dal 1 giugno 2011, per il recupero degli eventuali debiti formativi relativi al triennio 2008-2010.
- L’Aggiornamento Professionale Continuo per i Geologi è obbligatorio? Dove posso trovare la normativa di riferimento?
L’Aggiornamento Professionale Continuo è obbligatorio per tutti gli iscritti all’Ordine dei Geologi, salvo deroghe, stabilite da apposito Regolamento. Quest’ultimo è consultabile all’indirizzo di rete del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi (http://cngeologi.it).
- Il mancato assolvimento dell’APC è sanzionabile?
La comunicazione dei crediti conseguiti al proprio O.R. di appartenenza è obbligatoria.
Secondo il Regolamento approvato, l’iscritto che non assolva l’obbligo della formazione permanente può essere assoggettato a procedura disciplinare da parte del Consiglio Regionale.
Con riferimento al triennio sperimentale (2008-2010), con delibera n. 377 del 12 maggio 2011, il CNG ha deciso di concedere una proroga di 18 mesi, a far data dal 1 giugno 2011, per il recupero dei crediti da parte gli iscritti che non abbiano assolto l’obbligo dell’APC al 31 dicembre 2010.