Il contribuente in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione, condizione sufficiente per l’imposizione dell’imposta regionale sulle attività produttive, altrimenti detta “IRAP”.
– LavoriPubblici.it – 14 ottobre 2013
Sentenza Suprema Corte Cassazione 9 ottobre 2013 n. 22941