Il prestigio acquisito nell’effettuazione di un incarico pubblico può giustificare un trattamento economico non pienamente allineato alle tariffe professionali ma che non può discostarsi dalla natura, importanza e pregio dell’attività svolta, né tanto meno negare il rimborso delle spese vive sostenute.
LavoriPubblici – 14 settembre 2018