Esistono di fatto due categorie di responsabilità che possono investire il progettista: quella contrattuale e quella derivante dal compimento di un fatto illecito. Ecco le novità in questa materia
EdilTecnico – 9 agosto 2019
Esistono di fatto due categorie di responsabilità che possono investire il progettista: quella contrattuale e quella derivante dal compimento di un fatto illecito. Ecco le novità in questa materia
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