RIFORMA PROFESSIONI: pubblicato in G.U. il DPR n. 137/2012 disciplina tirocinio, formazione, assicurazione, pubblicità e deontologia.

RIFORMA PROFESSIONI: pubblicato in G.U. il DPR n. 137/2012 disciplina tirocinio, formazione, assicurazione, pubblicità e deontologia.

Lo scorso 3 agosto il Consiglio dei Ministri approvava lo schema di DPR sulla riforma delle professioni (il cui testo definitivo è stato pubblicato sulla G.U. del 14 agosto 2012) dopo che il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere un parere sulla bozza precedente, aveva ritenuto di avanzare numerose perplessità e riserve delle quali moltissime concordavano con quelle espresse dai Consigli Nazionali dell’area Tecnica.

Tutte le osservazioni a suo tempo avanzate dai Consigli Nazionali e con essi, ovviamente, dal Consiglio Nazionale Geologi, sono state del tutto accolte.

Il Consiglio Nazionale Geologi esprime una moderata soddisfazione per l’importantissimo risultato raggiunto anche se non può fare a meno di rilevare che se il Ministero non si fosse limitato alle parole ma avesse perseguito concretamente la strada della concertazione si sarebbe potuta evitare la brutta figura di qualche settimana fa, la bozza attuale sarebbe ancora più accettabile e più definita soprattutto per quanto attiene la formazione dei Consigli di Disciplina di grado nazionale e, in ultimo, si sarebbe guadagnata qualche settimana.

Segnaliamo, di seguito le più importanti novità introdotte dal DPR ed  alleghiamo il testo integrale della G.U. n. 189 del 14‐8‐2012 .

Nuove regole per tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie. E’ quanto prevede il DPR n. 137/2012, pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Il testo si compone di 14 articoli: i primi 8 (Capo I – artt. 1-8) riguardano disposizioni generali applicabili a tutte le professioni, mentre i successivi sono rivolti specificatamente a avvocati (Capo II – artt. 9 e 10) e notai (Capo III – art. 11), chiudono, poi, le disposizioni transitorie e finali (Capo IV – artt. 12-14).

Il regolamento si applica solo ai “professionisti”, in quanto esercenti una “professione regolamentata”, limitata a quell’attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi, quando l’iscrizione risulta subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità, e, in ogni caso, l’attività è esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale (art. 1 del DPR).

Le disposizioni generali regolano l’accesso e l’esercizio dell’attività professionale (art. 2), l’Albo unico nazionale (art. 3), la libera concorrenza e la pubblicità informativa (art. 4), l’obbligo di assicurazione (art. 5), il tirocinio per l’accesso (art. 6), la formazione continua (art. 7), le disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie (art. 8).

Disciplinare e assicurazione.

Per il sistema disciplinare il DPR fissa il principio della separazione tra organi disciplinari e amministrativi nell’autogoverno degli ordini.

Il presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede il consiglio di disciplina territoriale, nominerà i membri del consiglio di disciplina scegliendo da un elenco predisposto dall’ordine. Gli ordini hanno tre mesi di tempo per stabilire i criteri di scelta dei candidati alla carica di consigliere

disciplinare. Altra novità è l’obbligo, per il professionista, di dotarsi di una polizza assicurativa per l’esercizio dell’attività professionale. Il DPR, in questo caso, ha scongiurato il caos dando 12 mesi di tempo a ordini e professionisti per organizzarsi, quindi non scatterà più il 13 agosto 2012 ma il 13 agosto 2013.

Formazione e pubblicità.

Sulla formazione continua obbligatoria, invece, il DPR da un lato ne lascia il pieno controllo agli ordini, dall’altro non fa altro che regolamentare ciò che già da tempo le professioni fanno con l’aggiornamento. Unica differenza, la previsione legislativa, e non più solo deontologica, ne aumenta l’importanza. In questo caso, quindi, si tratterà di adeguare, sempre entro 12 mesi, l’attuale disciplina in vigore e sottoporla ai ministeri vigilanti. Passando alla pubblicità, invece, era già stata sdoganata dal decreto Bersani del 2006. Il DPR non fa altro che rafforzare il concetto, regolamentando la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale, purché «funzionale all’oggetto», veritiera e corretta. In caso di violazione si allarga il ventaglio delle sanzioni: oltre all’illecito disciplinare si rischia, infatti, di violare anche le norme del codice del consumo e della pubblicità ingannevole in attuazione di una direttiva comunitaria.

Tirocinio.

Il Decreto ridisegna la disciplina del tirocinio professionale, che resta obbligatorio solo per le professioni per le quali già lo era e può durare al massimo 18 mesi. Potrà essere svolto presso enti pubblici e, per i primi sei mesi, in concomitanza con l’ultimo anno di Università. È stata eliminata l’incompatibilità dei tirocinio con l’impiego pubblico; potrà quindi essere svolto contemporaneamente ad un impiego pubblico e privato, con modalità e orari idonei. Quanto ai corsi di formazione, non saranno obbligatori ma facoltativi e alternativi al tirocinio.

Formazione continua.

E’ obbligatoria e i corsi potranno essere erogati non solo da Ordini e Collegi  ma anche da altri soggetti e associazioni, previa autorizzazione dei Consigli Nazionali e parere vincolante del Ministero della Giustizia.

Il Regolamento riordina la funzione disciplinare, affidandola ai Consigli di disciplina. I componenti del Consiglio di disciplina non possono far parte del Consiglio dell’Ordine o del Collegio, sono nominati dal Presidente del Tribunale che sceglie da una rosa di nomi proposti dal Consiglio dell’Ordine sulla base di criteri che saranno definiti entro 90 giorni da apposito regolamento.

Resta confermata la possibilità di fare pubblicità informativa con ogni mezzo e anche sui compensi.

Normativa:

Testo del DPR 7 agosto 2012, n. 137 in formato pdf

Testo approvato in Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2012 in formato pdf