La Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza n. 238/01/13 del 22 aprile scorso è intervenuta sull’importante questione dell’Irap (Imposta regionale attività produttive) relativa ai redditi di alcune professioni precisando che in alcuni casi l’autonoma organizzazione quale presupposto dell’imposizione Irap è esclusa per principio.
– LavoriPubblici.it – 13 maggio 2013
Sentenza 22 aprile 2013 n. 238/01/13